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IRAP e medici di Medicina Generale: istanze di rimborso gratuite

La Fimmg Napoli, alla luce di tantissime richieste, in merito alla questione sull’imposta relativa all’Irap se pagarla o meno, intende per un ennesima volta fare chiarezza.
Nelle prossime settimane scadranno i termini per i versamenti delle imposte e quindi anche quest’anno si porrà la necessità della scelta per i singoli medici contribuenti circa il versamento del tributo.
A tale proposito è opportuno precisare che la completa esclusione, così come sostenuto dalla FIMMG Nazionale, e ultimamente dal nostro ottimo Dottore Commercialista Francesco Paolo Cirillo, per quanto si stia facendo breccia nelle Commissioni tributarie, non ha ancora il requisito della definitività.
La dichiarazione Irap deve essere presentata e l’imposta va pagata!
Non sarebbe prudente per un sindacato serio come la Fimmg consigliare o affermare il contrario.
E’ vero invece, come da noi sempre detto di presentare l’istanza di rimborso dopo aver pagato l’imposta Irap e trascorsi i tre mesi di “silenzio-diniego”, procedere successivamente ai ricorsi presso le Commissioni Tributarie per coloro che si trovassero nella condizione.
Purtroppo è bene precisare che, le tantissime Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e quindi la Corte di Cassazione, hanno emesso sentenze a nostro favore e pur facendo giurisdizione non hanno però normato, seppure a giusta ragione, un esenzione del suddetto pagamento.
L’ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio, rappresenta un altro importante tassello verso la sua prossima nullità.
E’ stato stabilito che nei casi in cui il lavoratore autonomo sia dotato esclusivamente dei mezzi indispensabili all’esercizio dell’attività non c’è il presupposto per l’applicazione del tributo. Per la medicina convenzionata questo limite è stabilito dalla Convenzione, quindi solo nei casi in cui fosse accertato un complesso strumentale in dotazione del medico superiore a tale limite potrebbe essere legittimo il pagamento del tributo». Rimane la discrezionalità degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate «nel valutare le singole situazioni di volta in volta».
Tuttavia si potrebbe concludere che qualora il singolo medico, abbia la ragionevole certezza di non superare quei limiti organizzativi prescritti dalla convenzione ed accettati dalla Agenzia delle entrate, alla luce delle recenti indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate, possa pertanto giungere alla determinazione di ritenere non dovuto il tributo.
E’stato accertato che molti colleghi giustamente hanno pagato l’imposta, ma non hanno mai fatto richiesta di rimborso oppure colleghi che hanno fatto l’istanza ma, non hanno proseguito il ricorso alle Commissioni.
Nei tanti servizi resi in forma gratuita ai nostri iscritti, presso la nostra sede è stato organizzato, ricordiamo già da tempo, un servizio di organizzazione di raccolta e invio di prima istanza di rimborso tramite il nostro legale Avv. Mario Coppola, concordando eventualmente il successivo ricorso alle Commissioni Tributarie.
Si può presentare l’imposta versata negli ultimi 48 mesi.
Si invitano gli iscritti Fimmg interessati a presentarsi in segreteria il Mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 20,00 previo appuntamento, presentando i seguenti documenti:
1. copia Quadro E della dichiarazione dei redditi degli anni di imposta 2005-2006-2007 e 2008.
2. copia certificazione ASL dei proventi degli anni 2005-2006-2007 e 2008.
3. copia leggibile modelli F24 relativi ai pagamenti effettuati negli ultimi 48 mesi dei tributi 3800, 3812, 3813 (saldo e acconti IRAP). 4. copia del quadro IQ per gli anni 2005-2006-2007 e dichiarazione IRAP per l’anno 2008.
Si evidenzia che le istanze di rimborso relative all’anno d’imposta 2009 potranno essere presentate a partire dal mese di ottobre p.v.

     

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