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Esenzioni ticket: ulteriori chiarimenti

La circolare del 20.04.2011, emanata dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro è la risposta Regionale ad una diversificazione dei comportamenti assunti dalle singole AA SS LL, nella applicazione del decreto ministeriale per la verifica delle esenzioni del DM 11.12.2009.
A tutela dei MMG della Regione Campania, la FIMMG ha inviato diffide a tutti i distretti del territorio Regionale al fine della corretta applicazione del DM del 11.12.2009; a seguito di ciò la Regione Campania ha inviato nota di risposta confermando tutte le perplessità espresse dalla FIMMG, su eventuali applicazioni difformi del DM del 11.12.2009 (decreto Ministeriale sulla verifica delle esenzioni).
Le singole realtà Aziendali, hanno assunto comportamenti difformi dal DM citato, dettati più da esigenze di tipo organizzativo che di attuazione della normativa, e difformi anche tra le stesse Aziende, molte delle quali puntuali nell’applicazione del decreto, altre, che invece hanno assunto atteggiamento disinteressato ed irresponsabile, caricando il problema delle esenzioni verso i MMG.
In particolare viene segnalata l’inadempienza di intere aree di AA.SS.LL che su indicazioni e pressioni verbali di direttori sanitari e responsabili dei distretti non si sono adeguate alle indicazioni regionali, non trasferendo le esenzioni nel sistema TS, alimentando turbative del rapporto di fiducia tra i cittadini ed i loro MMG inasprendone le relazioni e la attività professionale.
Alcune AA.SS.LL, continuano a non trasferire le esenzioni al Sistema TS , adducendo motivazioni inesistenti e favorendo l’ acquisizione di proroghe collettive di esenzioni, sulla scorta di interpretazioni anche della circolare in oggetto. In particolare, il riferimento è verso la esenzione regionale E05, che viene inserita nel Sistema TS dalla maggior parte delle AA.SS.LL della Regione e che invece in alcune di esse non viene inserita affatto, senza alcuna plausibile motivazione.
Va ricordato, che tutti i pazienti esenti, presenti nel Sistema TS , non devono essere inviati alle AA.SS.LL, in quanto la presenza negli elenchi attesta la sussistenza dei requisiti di esenzione da parte degli stessi; contestualmente i non presenti nel Sistema non possono considerarsi esenti e vanno inviati presso i distretti al fine del rilascio della esenzione secondo le procedure previste al DM del 11.12.2009.

A tal punto va chiarito che la circolare ribadisce essenzialmente:

1. È fatto obbligo per le AA.SS.LL la diffusione di una corretta informazione sui cittadini aventi diritto all’esenzione al fine di evitare il ricorso improprio verso i distretti congestionando oltremodo le attività degli sportelli Aziendali;

2. Tutte le esenzioni devono essere rilasciate secondo le procedure previste al DM dell’ 11.12.2009;

3. Tutte le esenzioni devono essere presenti nel Sistema TS per poterle inserire sulle ricette del SSR;

4. Le AA.SS.LL dovranno acquisire i dati dei certificati di esenzione dei codici E05, E07, E08 ed inviarli al Sistema TS entro il 15 maggio 2011;
5. A partire dal 01.06.2011 i MMG si atterranno esclusivamente agli elenchi degli esenti previsti al sistema TS;

6. Nelle more dell’attuazione tali dati, presenti nel Sistema TS , dovranno essere rilevati anche dai certificati cartacei ( la rilevazione non significa in alcun modo che il MMG rilascia la esenzione sulla ricetta del SSR, qualora i pazienti ne siano in possesso solo su formato cartaceo , in quanto per i motivi sopra esposti le AA.SS.LL hanno l'obbligo di fornire tali dati al Sistema entro il 15.5.2011);

7. I certificati di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL hanno validità fino al 30 settembre del secondo anno successivo a quello di reddito (certificato ISEE 2009 esenzione scade il 30.09.2011, certificato ISEE 2010, esenzione scade il 30.09.2012 ecc.)

8. Ciò non vuol dire che le esenzioni rilasciate da alcune AA.SS.LL solo su formato cartaceo (e quindi non valide ai sensi del DM art 1 comma 6) prima della data in vigore della circolare in oggetto, abbiano estensione fino al 30.09.2011, in quanto le stesse esenzioni devono essere trasferite sempre dalle AA.SS.LL nel Sistema TS entro il 15.5.2011;

9. Non è previsto né dalla circolare, né dal DM del 11.12.2009 la possibilità di rilasciare esenzioni cartacee non presenti nel Sistema TS, e di reiterare tale comportamento già di per sé irregolare e favorente l’acquisizione di autocertificazioni rilasciate in difformità delle norme alimentando il numero di esenzioni non verificabili dai meccanismi di controllo;

10. I MMG non sono tenuti, al fine della applicazione della esenzione sulla ricetta del SSR, a convalidare documenti (cartacei esclusivi), non correlati alla presenza degli stessi nel Sistema TS, in quanto esporrebbero gli stessi all’applicazione di esenzioni non riconosciute dal predetto Sistema e rilasciate in difformità dalle norme previste;

In conclusione, in nessuna parte della Circolare si autorizzano le AA.SS.LL, al rilascio di esenzioni su formato cartaceo senza che le stesse siano presenti nel Sistema TS, e si ribadisce ai MMG che l’applicazione della esenzione per i cittadini aventi diritto può avvenire esclusivamente attraverso le procedure previste dal DM 11.12.2009.

     

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